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Dic

LA CAUSA DEL SECOLO – UN’ANALISI DELLE POSIZIONI DEGLI STATI

A seguito della Risoluzione 77/276 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 23 luglio 2025, la  Corte Internazionale di Giustizia  ha emesso il proprio parere consultivo sulle obbligazioni degli stati alla luce del diritto internazionale nel contesto dei cambiamenti climatici (ne avevamo parlato qui). Con il parere consultivo n 187/25,  “Obligations of States in respect of Climate Change” (Obblighi degli Stati in relazione al cambiamento climatico), la Corte ha riconosciuto obblighi giuridici vincolanti e stringenti di mitigazione, adattamento e cooperazione nella lotta ai cambiamenti climatici e ai loro effetti, anche transfrontalieri. 

Tuttavia, le posizioni espresse dagli stati durante il procedimento hanno riflettuto (e riflettono) una profonda divergenza, sia sul piano politico sia su quello giuridico, evidenziando tensioni tra equità globale e interessi nazionali.

La Causa del secolo

Per inquadrare meglio quella che possiamo definire come la causa del secolo,  possiamo evidenziare alcuni punti chiave:

  • Partecipazione senza precedenti: con 91 memorie scritte e 96 stati coinvolti nelle udienze orali, il caso rappresenta il procedimento consultivo più ampio nella storia della Corte Internazionale di Giustizia, a sottolineare l’urgenza globale della questione climatica.
  • Posizioni polarizzate: stati vulnerabili, come le piccole isole del Pacifico e nazioni del Sud globale, hanno invocato obblighi estesi basati sul diritto consuetudinario e sui diritti umani, mentre i grandi emettitori (Paesi industrializzati e produttori di combustibili fossili) hanno provato a limitare le responsabilità ai trattati sul clima, in particolare alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e all’Accordo di Parigi.
  • Principali argomentazioni giuridiche: il dibattito si è concentrato su tre questioni: le fonti del diritto internazionale applicabile, il contenuto degli obblighi degli stati (standard di due diligence e regolamentazione delle attività private) e le conseguenze legali, incluse le riparazioni per danni climatici storici e futuri.
  • Implicazioni globali: anche se non è vincolante, il parere riconosce  il principio di responsabilità degli stati nel contesto della crisi climatica, e per la sua autorevolezza può influenzare gli esiti e/o la promozione dei contenziosi climatici e anche i negoziati sul clima delle Nazioni Unite, nonostante le resistenze di alcuni stati.

Nei mesi scorsi abbiamo realizzato un’analisi del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia. Ora proviamo a tracciare un quadro di quali siano state le posizioni degli Stati che hanno partecipato al procedimento, attraverso memorie scritte o audizioni tenutesi a L’Aia nel dicembre 2024.

Posizioni degli Stati: un quadro di sintesi

Le posizioni degli stati si articolano lungo tre assi principali: fonti del diritto, contenuto degli obblighi e conseguenze legali. Procediamo a sintetizzare la posizione di un campione rappresentativo di Stati, in base a collocazione geografica e argomentazioni sollevate, come segue. 

Vanuatu, Antigua e Barbuda, Samoa (Vulnerabili/Small Island Developing States)

  • Posizione principale.
    Obblighi estensivi degli stati sotto tutto il diritto internazionale, dai trattati sul clima al diritto consuetudinario (ne avevamo parlato qui) e i diritti umani (full spectrum of international law); chiedono sanzioni per emissioni storiche anche nel rispetto del principio di equità intergenerazionale.
  • Argomenti specifici.
    Invocano:  no-harm rule (dovere di prevenire danni irreparabili all’ambiente, anche transfrontalieri); diritti umani (di autodeterminazione, alla vita, alla salute, alla cultura incluse per le future generazioni); IPCC come scienza accreditata per l’attribuzione delle responsabilità degli stati.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Allineamento forte: il parere conferma la no-harm rule come obbligo consuetudinario per prevenire danni da emissioni di gas serra, con obblighi e riparazioni (cessazione, compensazione) per violazioni, anche storiche, in virtù del principio delle responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità (CBDR-RC).

Kenya, Seychelles, Costa Rica (Vulnerabili/Sud Globale)

  • Posizione principale.
    Obblighi estensivi degli stati sotto tutto il diritto internazionale, dai trattati sul clima al diritto consuetudinario, e diritti umani (full spectrum of international law); riconoscimento di obblighi di diritti umani anche extraterritoriali (al di fuori della giurisdizione dello stato); enfasi sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità; chiedono sanzioni per emissioni storiche.  
  • Argomenti specifici.
    Rifiutano l’argomentazione sulla lex specialis (ne avevamo parlato qui); sanzioni per violazioni cumulative; IPCC come scienza accreditata per l’attribuzione delle responsabilità degli stati.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Allineamento forte: il parere conferma la necessità di interpretare in maniera integrata il diritto internazionale, riconosce obblighi extraterritoriali per diritti umani interdipendenti con l’ambiente con due diligence stringente, e la possibilità di attribuzione delle responsabilità ambientali grazie alla scienza climatica dell’IPCC.

USA, Russia, Arabia Saudita (Grandi emettitori / OPEC+)

  • Posizione principale.
    Limitazione delle fonti rilevanti ai trattati sul clima  (UNFCCC/Kyoto/Accordo di Parigi) in base alla lex specialis (ne avevamo parlato qui); le incertezze scientifiche non consentono l’attribuzione delle responsabilità per emissioni.
  • Argomenti specifici.
    Sostengono che i trattati sul clima debbano essere l’esclusiva fonte di diritto rilevante; che i diritti umani non siano strettamente vincolanti e non producano obblighi extraterritoriali; che i dati dell’IPCC non siano in grado di provare il nesso causale tra condotta dello stato ed emissioni per la richiesta di riparazioni.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Divergenza significativa: il parere respinge l’applicazione della lex specialis, riconosce il principio di attribuzione delle responsabilità attraverso la scienza climatica (IPCC) per le riparazioni, e obbliga gli stati a stringenti doveri di mitigazione e adattamento in virtù del principio di precauzione.

Unione europea (Emettitori / Paesi industrializzati)

  • Posizione principale.
    Dà priorità ai trattati sul clima, ma non rifiuta l’inclusione di altre norme di diritto internazionale (diritti umani e diritto consuetudinario) che considera complementari; riconosce l’esistenza di un obbligo di diligenza stringente nel mitigare i cambiamenti climatici tramite NDCs e di un obbligo consuetudinario a prevenire danni ambientali anche transfrontalieri. Tuttavia, rifiuta il principio che ci sia un obbligo automatico di riparazione nel caso di danni. Enfatizza anche i principi di equità, di responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità e di equità intergenerazionale.
  • Argomenti specifici.
    Rifiuta l’argomento della lex specialis e predilige l’idea che le norme di diritto internazionale siano tra loro complementari, pur sostenendo che i trattati sul clima siano la principale fonte che stabilisce gli obblighi vincolanti degli stati. Tuttavia, è contraria a un automatico obbligo di riparazione; con eventuali riparazioni per violazioni future attraverso meccanismi stabiliti da UNFCCC.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Allineamento parziale: il parere supporta il principio di integrazione tra consuetudine-trattati e altre norme del diritto internazionale rilevanti,  con standard di due diligence stringente. R, riconosce anche il CBDR-RC come principio guida, tuttavia , amplia gli obblighi degli stati oltre quanto previsto dall’Accordo di Parigi, includendo riparazioni per violazioni storiche, e allineandosi più ai paesi vulnerabili sul tema dell’equità.

Germania e Paesi nordici (emettitori / Paesi industrializzati)
L’Unione europea e gli stati che la compongono si sono presentati separatamente, anche con posizioni distinte, come in questo caso.

  • Posizione principale.
    Sostengono che i trattati sul clima siano prioritari,in base alla lex specialis, e che le principali disposizioni dell’Accordo di Parigi siano di natura volontaria. Riconoscono un ruolo per altre fonti, ma in via subordinata. Rifiutano l’argomento che ci siano obblighi di diritto consuetudinario per danni transfrontalieri o obblighi di diritti umani extraterritoriali. Richiamano il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità come principio interpretativo dei Trattati sul clima. Sostengono che non sia facile attribuire o provare, seppur con i dati dell’IPCC,  il nesso causale tra la condotta dello stato e le emissioni, per la richiesta di  riparazioni.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Divergenza forte: il parere respinge la subordinazione delle fonti del diritto, promuovendo l’idea della reciproca integrazione delle norme. Stabilisce la vincolatività di alcune norme del diritto, enfatizzando gli stringenti doveri di diligenza e quindi riducendo il volontarismo. Conferma la natura transfrontaliera della no-harm rule. Riconosce il principio di attribuzione delle responsabilità attraverso la scienza climatica (IPCC) per riparazioni. C’è tuttavia un allineamento sulla flessibilità del principio delle responsabilità comuni ma differenziate, che deve essere interpretato alla luce anche degli sviluppi correnti (economie emergenti).

Regno Unito (emettitore / Paese industrializzato)

  • Posizione principale.
    Sostiene che i trattati sul clima abbiano la priorità e che, in particolare, l’Accordo di Parigi sia l’unico a contenere obblighi giuridici vincolanti attraverso gli NDC. Questi costituiscono l’unico obbligo vincolante, che va implementato in virtù del principio di CBDR-RC. È contrario all’inclusione di obblighi sotto il diritto consuetudinario.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Divergenza forte: il parere rifiuta il primato dei trattati sul clima e conferma l’applicazione della no-harm rule ai gas serra e ai loro effetti anche transfrontalieri, richiedendo doveri di mitigazione stringenti. Su NDC e CBDR-RC, aggiunge rigore attraverso il diritto consuetudinario.

Cina (Emettitore)

  • Posizione principale.
    Sostiene che i trattati sul clima, e in particolare l’Accordo di Parigi, abbiano la priorità. Nega che dalla produzione di emissioni derivino responsabilità legali e ritiene che meccanismi volontari come il Fondo Perdite e Danni siano più che sufficienti.
  • Argomenti specifici.
    No phase-out fossili; sottolinea la separazione tra paesi sviluppati e in via di sviluppo richiamando il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Divergenza moderata: il parere conferma che l’accordo di Parigi è lex posterior, ma sottolinea che questo non comporta la prevalenza di questo trattato rispetto ad altre fonti del diritto  (no-harm rule, cooperazione) in quanto non conflittuali. Richiede due diligence rafforzata per NDCs e phase-out dai combustibili fossili, implicito, attraverso misure di mitigazione. Respinge l’idea che gli impegni dei trattati sul clima siano per lo più di natura volontaria, imponendo obblighi di risultato vincolanti e stringenti.

Messico, Colombia, Brasile (Misti / Emettitori emergenti)

  • Posizione principale.
    Danno un’interpretazione armonica di tutto lo spettro del diritto internazionale, ed enfatizzano il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità. Chiedono sanzioni per condotte in violazione degli obblighi giuridici. 
  • Argomenti specifici.
    Sostengono l’integrazione della no-harm rule con le obbligazioni dell’Accordo di Parigi e l’applicazione di sanzioni proporzionali al principio delle responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità. Ritengono che la responsabilità dei danni sia attribuibile in base alla scienza climatica.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Allineamento buono: il parere conferma l’integrazione armonica degli obblighi internazionali sul clima, le responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità come principio guida, e riparazioni proporzionali per danni divisibili, con enfasi su cooperazione e supporto ai Paesi vulnerabili.

Australia, India (Misti/Emettitori emergenti)

  • Posizione principale.
    Sostengono la priorità dei trattati sul clima, anche se con la possibilità di un’interpretazione armonica di altre norme del diritto internazionale, ed enfatizzano il  principio delle responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità.
  • Argomenti specifici.
    Rifiutano l’idea che il principio di prevenzione si estenda all’emissione di gas climalteranti e sostengono che servano flessibilità per lo sviluppo e un chiaro nesso causale per l’attribuzione ai singoli stati di responsabilità per riparazioni dei danni ambientali.
  • Relazione con le decisioni dell’ICJ.
    Divergenza parziale: il parere estende la no-harm rule a emissioni diffuse, riconoscendo che la causalità è complessa ma richiedendo stringenti standard di due diligence; supporta inoltre flessibilità per gli stati emergenti, attraverso il  principio delle responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, ma impone riparazioni per violazioni.

Questa sintesi evidenzia una netta polarizzazione: circa 60 stati si sono allineati con le posizioni di quelli climaticamente vulnerabili, oltre 20 con quelle degli stati emettitori, mentre il resto ha adottato posizioni intermedie. Le memorie e le udienze hanno rivelato tensioni tra l’approccio espansivo dei primi – che hanno invocato i diritti umani e la no-harm rule (ovvero il principio consuetudinario di prevenire danni irreparabili all’ambiente anche di natura transfrontaliera) quali fonti che integrano il quadro normativo di riferimento nel contesto dei cambiamenti climatici -, e l’approccio restrittivo dei secondi, che hanno argomentato in favore dei trattati sul clima come fonte giuridica esclusiva o quasi.

Possiamo sintetizzare di seguito le argomentazioni giuridiche principali emerse, nel corso del procedimento, rispetto alle posizioni dei Paesi e rispetto a tre assi principali: fonti del diritto, contenuto degli obblighi e conseguenze legali.

Quali sono le fonti del diritto applicabili?

Gli Stati vulnerabili, come Papua Nuova Guinea e Kenya, hanno sostenuto che i trattati sul clima (UNFCCC, Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi) si integrano con il diritto consuetudinario, come la no-harm rule e il dovere di prevenzione, anche citando precedenti casi presso la stessa Corte Internazionale di Giustizia. Paesi emettitori come USA e Cina hanno argomentato che i trattati sul clima costituiscono la normativa prevalente in base alla lex specialis. I Paesi nordici hanno invocato anche la lex posterior dell’Accordo di Parigi per affermare la prevalenza dei trattati sul clima, più recenti, su norme più datate.

Quali sono gli obblighi degli stati in relazione ai cambiamenti climatici?

I Paesi vulnerabili hanno sottolineato gli obblighi di prevenzione (es: l’art. 192 UNCLOS, la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, per la protezione degli oceani), la tutela dei diritti umani (in particolare il diritto di autodeterminazione, il diritto alla vita, al cibo e all’acqua, alla salute e il diritto a un ambiente salubre), anche nella loro componente extraterritoriale (con obblighi che trascendono i confini territoriali degli stati) e la regolamentazione delle attività private, come la produzione di combustibili fossili. Per esempio, le Fiji hanno richiesto un phase-out obbligatorio dei fossili. I Paesi emettitori si sono opposti: USA e Russia hanno negato l’applicabilità extraterritoriale dei diritti umani alle emissioni, mentre l’Australia ha distinto le emissioni “diffuse” dai danni “prossimi” tradizionali.

Quali sono le conseguenze legali? 

La questione delle riparazioni è stata la più controversa. Stati come Seychelles e Costa Rica hanno utilizzato i rapporti dell’IPCC per dimostrare la possibilità di attribuire le emissioni di gas climalteranti ai singoli stati, richiedendo la cessazione delle violazioni, garanzie di non ripetizione e compensazioni proporzionali. Gli stati emettitori, come USA e Australia, hanno invocato l’incertezza scientifica e la multi-causalità del fenomeno per negare responsabilità individuali, preferendo soluzioni cooperative.

Come è intervenuta l’Unione europea?

L’UE ha aderito al procedimento come “organizzazione internazionale” invitata a presentare osservazioni. La sua memoria scritta e l‘intervento orale  hanno integrato le prospettive dei 27 Stati membri. Rispetto alla precedente tabella sintetica delle posizioni statali, l’UE si colloca prevalentemente nella categoria dei Paesi emettitori/industrializzati.

A differenza dei Paesi vulnerabili, che hanno invocato l’intero spettro di obbligazioni di diritto internazionale oltre ai trattati sul clima con un focus sui diritti umani, e in particolare il diritto di autodeterminazione, l’UE – come grande emettitore storico (responsabile di circa il 15% delle emissioni cumulative globali al 1990) – ha riconosciuto la necessità di  una interpretazione armonica delle norme, nonostante ritenga che i trattati sul clima siano la fonte principale degli obblighi degli Stati. Questa posizione la distingue da quella dei Grandi emettitori / OPEC+ (es. USA, Russia), che hanno contestato: la rilevanza di altre fonti del diritto affermando l’esclusiva rilevanza dei trattati sul clima; la causalità storica delle emissioni; l’obbligo consuetudinario di prevenzione di danni ambientali anche transfrontalieri. Allineata ai Paesi mediatori (es. Brasile, Messico), l’’Unione Europea ha condiviso ll’importanza del principio delle Responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità (CBDR-RC), ma con un focus più operativo su meccanismi multilaterali.

Quali conseguenze avrà il parere della Corte Internazionale di Giustizia?

Il parere consultivo ha stabilito che gli Stati hanno obblighi vincolanti e stringenti nel mitigare i cambiamenti climatici e prevenire danni transfrontalieri, e che in caso di violazione sono passibili di sanzioni. Vedremo le future  divergenti interpretazioni, anche a breve termine con potenziali influenze sui negoziati come le COP sul clima e i molteplici contenziosi (climate litigations) nazionali e internazionali, già in essere o che si potranno avviare in futuro. 

Le posizioni statali riflettono squilibri storici: i Paesi vulnerabili, responsabili di meno dell’1% delle emissioni attuali, subiscono le conseguenze più gravi dei danni climatici, mentre gli emettitori storici si oppongono a meccanismi che possano attribuirne le responsabilità.

Il procedimento evidenzia un’evoluzione del diritto internazionale, con un consenso emergente su doveri di diligenza, supportato da oltre 80 stati. Tuttavia, le resistenze delle maggiori potenze economiche e la complessità di trasformare in azioni concrete i principi sanciti nel Parere suggeriscono che l’attuazione pratica di questi obblighi rimarrà una sfida. Il parere potrebbe rafforzare meccanismi come i fondi per le Perdite e Danni o ispirare nuove cause per il clima , ma la strada verso un regime climatico equo e vincolante rimane complessa.

Articolo a cura di Paolo Della Ventura, componente del Consiglio Direttivo di Italian Climate Network, con il contributo critico del Team di ICN che sta approfondendo il tema nella serie La Causa del Secolo.

Immagine di copertina: © International Court of Justice.


Per capire meglio:

Cos’è il dovere di Due Diligence?

Lo standard o dovere di due diligence è un’obbligazione giuridica di mezzi (‘conduct’ in inglese), che richiede agli stati di adottare misure ragionevoli e proporzionate per prevenire o mitigare danni, quando  un risultato specifico non può essere garantito. Il caso tipico è quello dell’attività medica: in generale, il medico deve fare del suo meglio per curare, ma non può garantire la guarigione. Nel contesto dei cambiamenti climatici, poiché nessuno stato da solo può risolvere il problema del surriscaldamento globale, questa obbligazione implica azioni preventive basate sulla migliore scienza climatica disponibile. La Corte Internazionale di Giustizia nel suo parere del 23 luglio 2025 ha descritto questo dovere di  due diligence come uno standard particolarmente “stringente” di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso una lettura integrata dei  trattati come l’Accordo di Parigi con norme consuetudinarie come il principio “no-harm”.

Pur richiedendo a tutti di fare tutto il possibile (‘doing the utmost’) per limitare il riscaldamento a 1.5°C, lo standard di condotta varia  in base alla gravità del rischio climatico, alle capacità dello stato e alle evidenze scientifiche (es. rapporti IPCC). Include anche la regolamentazione di attività private (es. estrazione fossili), la conduzione di valutazioni ambientali e la  cooperazione internazionale. La violazione di tale dovere genera la responsabilità dello stato, con richieste di riparazioni proporzionate al danno.

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