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Giu

LE COSTITUZIONI AMBIENTALI: UN’ANALISI DALL’ITALIA AL RESTO DEL MONDO

Il forte impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente ha messo in evidenza la relazione tra ecosistemi e realizzazione dei diritti umani. Le Costituzioni nazionali hanno, quindi, progressivamente dedicato apposite disposizioni alla tutela dell’ambiente, evidenziando una crescente attenzione alla tematica. In Italia, solo qualche mese fa, riconoscendo espressamente il diritto all’ambiente all’art. 9 Cost., si è compiuto un passo fondamentale verso una maggiore giustizia ambientale e climatica.

La tutela dell’ambiente: tra giurisprudenza della Corte costituzionale e Costituzione

Il 22 febbraio 2022 in Italia la Gazzetta Ufficiale n. 44 pubblica la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che inserisce la tutela dell’ambiente agli artt. 9 e 41 Cost. 

L’art. 9 – che già tutelava il paesaggio e il patrimonio storico artistico – oggi contempla un nuovo comma, il quale stabilisce che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Così, in una prospettiva di apertura verso l’affermazione di innovativi valori primari, per la prima volta, la Costituzione italiana riconosce espressamente la tutela all’ambiente. 

Con la modifica dell’art. 41 Cost., si impongono nuovi limiti alla libera iniziativa economica privata, lasciando poi al legislatore il compito di disciplinarne la concreta attuazione. Si afferma, infatti, che l’iniziativa economica «[…] non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Prima di questa modifica, il termine “ambiente” era espressamente contemplato dalla Costituzione ai soli fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni; l’art. 117 Cost., in particolare, già assegnava la tutela ambientale all’esclusiva competenza dello Stato. La previsione aveva costituito per la giurisprudenza costituzionale occasione di confronto sul tema. In quella circostanza, la Consulta, valorizzando la complessità, aveva qualificato la «tutela dell’ambiente» come “materia trasversale”, la quale, per sua natura, non può essere rigorosamente circoscritta e delimitata entro confini stabili. Essa, al contrario, «investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Ma non solo. La tutela dell’ambiente aveva trovato spazio nell’elaborazione della giurisprudenza della Consulta per il tramite dell’art. 9 Cost., il quale già da prima tutelava il paesaggio. Di questa norma la Corte costituzionale ha offerto un’interpretazione estensiva, intendendo la «tutela del paesaggio» come «tutela paesaggistico-ambientale», così riconoscendo all’ambiente la connotazione di valore fondamentale dell’ordinamento. È evidente, dunque, come la riforma costituzionale recepisca gli approdi cui era dapprima giunta la Corte costituzionale, alla quale va il merito di aver colto la funzione sociale, il carattere intergenerazionale e l’accezione sistemica dell’ambiente. 

I principi ambientali nelle Costituzioni europee

Il lavoro interpretativo della Corte costituzionale e la recente modifica della Costituzione italiana si inseriscono in un più ampio contesto, europeo e globale, sempre più attento alle tematiche ambientali.

Gli Stati Europei hanno a poco a poco incluso nelle loro Costituzioni* nuove disposizioni in materia di tutela ambientale, che si sostanziano alcune volte nella formulazione di: principi programmatici (obiettivi imposti allo Stato) e principi intergenerazionali, diritto ad un ambiente salubre (diritti soggettivi individuali, diritti direttamente azionabili o oggetto di tutela giurisdizionali), diritti fondamentali (aventi per oggetto l’ambiente in sé o quali componenti comprensivi di un diritto), diritti-doveri (aggiungendo elementi di obbligatorietà), diritti degli animali. 

Nello scenario europeo, i primi esempi di diritti ambientali si trovano nei testi costituzionali di Spagna (1978), Paesi Bassi (1984), Germania (1994) e Francia (2005). Il Preambolo della Costituzione francese richiama i doveri definiti dalla Carta dell’ambiente che ne integra i principi, formulando garanzie a favore dell’ecosistema, della salute dell’uomo e delle future generazioni e della stretta correlazione tra di essi. La Croazia, invece, include la tutela e la conservazione della natura e dell’ambiente tra i valori fondamentali del suo ordine costituzionale, aggiungendo uno specifico riferimento a tutte le componenti dell’ambiente naturale necessarie per l’esistenza stessa della Repubblica croata. La Polonia, dopo aver definito i doveri delle autorità pubbliche e aver identificato la tutela della natura come condizione per la limitazione della libertà individuale, si rivolge ai cittadini ricordando loro gli obblighi e le responsabilità riguardanti la cura della qualità dell’ambiente.

Costituzioni ambientali, risposta ad una sfida globale

Nuovi diritti ambientali vengono continuamente riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale in tutto il mondo. In Ecuador, a seguito della modifica costituzionale, i diritti della natura (della Madre Terra o “Pacha Mama”) si sono radicati nella società, aiutando a diffondere in tutta la popolazione una coscienza ambientale onnicomprensiva. Prima della promulgazione della nuova Costituzione del Kenya del 2010, l’Alta Corte di Nairobi aveva chiarito la necessità e il dovere di proteggere le risorse naturali attraverso un diritto specifico, sottolineando così l’importanza dell’ambiente ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali. L’Argentina ha costituzionalizzato, invece, il principio di sviluppo sostenibile e, rivolgendosi alle generazioni future, ha ricordato il loro diritto ad usufruire di un ambiente idoneo a realizzare e soddisfare i propri bisogni. 

Attingendo dai principi ambientali e dai diritti umani, le costituzioni nazionali hanno sviluppato un approccio giuridico senza precedenti, in grado di contribuire non solo al consolidamento di una giurisprudenza ambientale, ma anche alla protezione dell’ambiente in sé contro la minaccia climatica. In molti casi, infatti, questo fenomeno si è tradotto in uno sforzo innovativo che ha creato nuove garanzie giuridiche. L’avallo costituzionale rappresenta un’efficace risposta alle esigenze di tutela dei diritti ambientali espresse dalle diverse comunità nazionali. Del resto, l’effettivo riconoscimento del rango costituzionale di tali diritti appare indispensabile per sviluppare una coscienza ambientale capace di formulare un’efficace strategia climatica troppo spesso ostacolata da miopi interessi politici ed economici. I diritti ambientali permeano, così, i dogmi culturali delle nazioni e condizionano la sorte delle generazioni future. Ogni Stato ha sviluppato una regolamentazione unica garantendo, ogni volta in modo diverso, nuovi principi e diritti ambientali con l’intento ultimo di porre le basi per una coscienza diffusa di una minaccia comune. 

* Cost. Belgio art.23; Cost. Bulgaria artt. 15, 55; Cost. Croazia artt. 3, 50, 52, 70; Cost. Estonia artt. 34, 53; Cost. Finlandia art. 20; Cost. Francia Preambolo; Cost. Germania art.20; Cost. Grecia art. 24; Cost. Italia art. 9, 41, 117; Cost. Lettonia Preambolo, art. 115; Cost. Lituania art. 53; Cost. Lussemburgo art. 11bis; Cost. Malta art.9; Cost. Paesi Bassi art. 21; Cost. Polonia artt.5, 31, 68, 74, 86; Cost. Portogallo artt 9, 52, 64, 66, 90; Cost. Romania art. 35; Cost. Slovacchia artt. 20, 23, 44, 45; Cost. Slovenia artt. 5, 67, 72, 73; Cost. Spagna art. 45; Cost. Svezia artt. 2, 15; Cost. Ungheria artt. 10, 11.

Il forte impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente ha messo in evidenza la relazione tra ecosistemi e realizzazione dei diritti umani. Le Costituzioni nazionali hanno, quindi, progressivamente dedicato apposite disposizioni alla tutela dell’ambiente, evidenziando una crescente attenzione alla tematica. In Italia, solo qualche mese fa, riconoscendo espressamente il diritto all’ambiente all’art. 9 Cost., si è compiuto un passo fondamentale verso una maggiore giustizia ambientale e climatica.

La tutela dell’ambiente: tra giurisprudenza della Corte costituzionale e Costituzione

Il 22 febbraio 2022 in Italia la Gazzetta Ufficiale n. 44 pubblica la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che inserisce la tutela dell’ambiente agli artt. 9 e 41 Cost. 

L’art. 9 – che già tutelava il paesaggio e il patrimonio storico artistico – oggi contempla un nuovo comma, il quale stabilisce che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Così, in una prospettiva di apertura verso l’affermazione di innovativi valori primari, per la prima volta, la Costituzione italiana riconosce espressamente la tutela all’ambiente. 

Con la modifica dell’art. 41 Cost., si impongono nuovi limiti alla libera iniziativa economica privata, lasciando poi al legislatore il compito di disciplinarne la concreta attuazione. Si afferma, infatti, che l’iniziativa economica «[…] non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Prima di questa modifica, il termine “ambiente” era espressamente contemplato dalla Costituzione ai soli fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni; l’art. 117 Cost., in particolare, già assegnava la tutela ambientale all’esclusiva competenza dello Stato. La previsione aveva costituito per la giurisprudenza costituzionale occasione di confronto sul tema. In quella circostanza, la Consulta, valorizzando la complessità, aveva qualificato la «tutela dell’ambiente» come “materia trasversale”, la quale, per sua natura, non può essere rigorosamente circoscritta e delimitata entro confini stabili. Essa, al contrario, «investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Ma non solo. La tutela dell’ambiente aveva trovato spazio nell’elaborazione della giurisprudenza della Consulta per il tramite dell’art. 9 Cost., il quale già da prima tutelava il paesaggio. Di questa norma la Corte costituzionale ha offerto un’interpretazione estensiva, intendendo la «tutela del paesaggio» come «tutela paesaggistico-ambientale», così riconoscendo all’ambiente la connotazione di valore fondamentale dell’ordinamento. È evidente, dunque, come la riforma costituzionale recepisca gli approdi cui era dapprima giunta la Corte costituzionale, alla quale va il merito di aver colto la funzione sociale, il carattere intergenerazionale e l’accezione sistemica dell’ambiente. 

I principi ambientali nelle Costituzioni europee

Il lavoro interpretativo della Corte costituzionale e la recente modifica della Costituzione italiana si inseriscono in un più ampio contesto, europeo e globale, sempre più attento alle tematiche ambientali.

Gli Stati Europei hanno a poco a poco incluso nelle loro Costituzioni* nuove disposizioni in materia di tutela ambientale, che si sostanziano alcune volte nella formulazione di: principi programmatici (obiettivi imposti allo Stato) e principi intergenerazionali, diritto ad un ambiente salubre (diritti soggettivi individuali, diritti direttamente azionabili o oggetto di tutela giurisdizionali), diritti fondamentali (aventi per oggetto l’ambiente in sé o quali componenti comprensivi di un diritto), diritti-doveri (aggiungendo elementi di obbligatorietà), diritti degli animali. 

Nello scenario europeo, i primi esempi di diritti ambientali si trovano nei testi costituzionali di Spagna (1978), Paesi Bassi (1984), Germania (1994) e Francia (2005). Il Preambolo della Costituzione francese richiama i doveri definiti dalla Carta dell’ambiente che ne integra i principi, formulando garanzie a favore dell’ecosistema, della salute dell’uomo e delle future generazioni e della stretta correlazione tra di essi. La Croazia, invece, include la tutela e la conservazione della natura e dell’ambiente tra i valori fondamentali del suo ordine costituzionale, aggiungendo uno specifico riferimento a tutte le componenti dell’ambiente naturale necessarie per l’esistenza stessa della Repubblica croata. La Polonia, dopo aver definito i doveri delle autorità pubbliche e aver identificato la tutela della natura come condizione per la limitazione della libertà individuale, si rivolge ai cittadini ricordando loro gli obblighi e le responsabilità riguardanti la cura della qualità dell’ambiente.

Risposta ad una sfida globale

Nuovi diritti ambientali vengono continuamente riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale in tutto il mondo. In Ecuador, a seguito della modifica costituzionale, i diritti della natura (della Madre Terra o “Pacha Mama”) si sono radicati nella società, aiutando a diffondere in tutta la popolazione una coscienza ambientale onnicomprensiva. Prima della promulgazione della nuova Costituzione del Kenya del 2010, l’Alta Corte di Nairobi aveva chiarito la necessità e il dovere di proteggere le risorse naturali attraverso un diritto specifico, sottolineando così l’importanza dell’ambiente ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali. L’Argentina ha costituzionalizzato, invece, il principio di sviluppo sostenibile e, rivolgendosi alle generazioni future, ha ricordato il loro diritto ad usufruire di un ambiente idoneo a realizzare e soddisfare i propri bisogni. 

Attingendo dai principi ambientali e dai diritti umani, le costituzioni nazionali hanno sviluppato un approccio giuridico senza precedenti, in grado di contribuire non solo al consolidamento di una giurisprudenza ambientale, ma anche alla protezione dell’ambiente in sé contro la minaccia climatica. In molti casi, infatti, questo fenomeno si è tradotto in uno sforzo innovativo che ha creato nuove garanzie giuridiche. L’avallo costituzionale rappresenta un’efficace risposta alle esigenze di tutela dei diritti ambientali espresse dalle diverse comunità nazionali. Del resto, l’effettivo riconoscimento del rango costituzionale di tali diritti appare indispensabile per sviluppare una coscienza ambientale capace di formulare un’efficace strategia climatica troppo spesso ostacolata da miopi interessi politici ed economici. I diritti ambientali permeano, così, i dogmi culturali delle nazioni e condizionano la sorte delle generazioni future. Ogni Stato ha sviluppato una regolamentazione unica garantendo, ogni volta in modo diverso, nuovi principi e diritti ambientali con l’intento ultimo di porre le basi per una coscienza diffusa di una minaccia comune. 

A cura di Camilla Pollera, Volontaria Italian Climate Network

* Cost. Belgio art.23; Cost. Bulgaria artt. 15, 55; Cost. Croazia artt. 3, 50, 52, 70; Cost. Estonia artt. 34, 53; Cost. Finlandia art. 20; Cost. Francia Preambolo; Cost. Germania art.20; Cost. Grecia art. 24; Cost. Italia art. 9, 41, 117; Cost. Lettonia Preambolo, art. 115; Cost. Lituania art. 53; Cost. Lussemburgo art. 11bis; Cost. Malta art.9; Cost. Paesi Bassi art. 21; Cost. Polonia artt.5, 31, 68, 74, 86; Cost. Portogallo artt 9, 52, 64, 66, 90; Cost. Romania art. 35; Cost. Slovacchia artt. 20, 23, 44, 45; Cost. Slovenia artt. 5, 67, 72, 73; Cost. Spagna art. 45; Cost. Svezia artt. 2, 15; Cost. Ungheria artt. 10, 11.

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