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29
Apr

I RIFUGIATI CLIMATICI: LE VITTIME INVISIBILI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Quando pensiamo al cambiamento climatico ci vengono subito in mente i suoi effetti più diretti: l’aumento del livello dei mari, le intense alluvioni o le perduranti siccità. 

Tuttavia sempre maggiori studi evidenziano come tali eventi provochino a cascata anche ulteriori effetti avversi. In particolare si sostiene che il cambiamento climatico giochi un ruolo centrale nel modellare i presenti e futuri flussi migratori, determinando la nascita di una nuova categoria di migranti: i rifugiati climatici

L’obiettivo di questo articolo è fare un po’ di chiarezza sul tema rispondendo a poche e semplici domande. Quali sono le evidenze scientifiche che provano il nesso tra cambiamento climatico e migrazione? Chi sono i ‘rifugiati climatici’? Qual è il quadro giuridico esistente in materia?

  1. Il nesso causale tra cambiamento climatico e migrazione

Norman Myers fu tra i primi a teorizzare il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni. Nei suoi studi osservava che il deterioramento degli habitat naturali poteva essere un fattore determinante nella decisione di coloro che lì vivono di ricollocarsi altrove. Oggi le sue teorie trovano piena conferma negli studi dei maggiori centri di ricerca e delle principali organizzazioni internazionali. 

L’International Displacement Monitoring Centre (IDMC) osserva che gli effetti del cambiamento climatico come la desertificazione, l’aumento delle temperature, la perdita di biodiversità, l’intensificarsi di eventi atmosferici avversi e l’aumento del livello dei mari stanno gradualmente riducendo le chance di avere accesso al cibo e all’acqua, oltre a rendere certe aree del pianeta inospitali alla vita. Secondo le proiezioni di IDMC nel 2020 questi eventi hanno dato origine da soli a circa 30 milioni di ricollocamenti in 149 paesi. 

Allo stesso modo, la UN Refugee Agency (UNHCR) avverte che, senza politiche climatiche ambiziose, le persone costrette a migrare potrebbero raddoppiare per raggiungere un numero pari a circa 200 milioni di sfollati entro il 2050. 

Come ben osservato dall’International Organization for Migration (IOM), la migrazione non è che una strategia di adattamento dell’uomo alle sfide climatiche nel momento in cui le misure di mitigazione e adattamento già in essere non sono più in grado di farvi fronte. La migrazione riduce il rischio di esposizione al fattore climatico e aumenta le chance di sopravvivenza della comunità affetta dallo stress ambientale. 

In questo contesto va precisato, comunque, che le migrazioni indotte dal cambiamento climatico saranno prevalentemente interne e concentrate nel cosidetto Sud Globale. Le preesistenti condizioni di ineguaglianza economica e sociale rendono e renderanno i Paesi in via di sviluppo molto più vulnerabili al cambiamento climatico. L’Africa, l’Asia e l’America Latina saranno le aree geografiche più esposte.

  1. La definizione di rifugiato climatico

Allo stato attuale, non esiste una visione unanime su quale terminologia utilizzare per identificare coloro che migrano per causa degli effetti del cambiamento climatico. 

Nel 2008, Biermann e Boas hanno coniato il termine ‘rifugiati climatici’ che, ad oggi, pare il più popolare anche nell’opinione pubblica. Questo perché efficace nel catturare il nesso tra cambiamento climatico e migrazione e nel suggerire indirettamente la responsabilità dei paesi industrializzati nell’averla causata. Con tale termine i due ricercatori definiscono quelle ‘persone che devono lasciare i propri habitats, improvvisamente o nell’immediato futuro a causa di improvvisi o graduali alterazioni del loro ambiente naturale dovute ad almeno uno dei tre impatti del cambiamento climatico: l’aumento del livello del mare, gli eventi atmosferici estremi, la siccità o scarsità d’acqua’. Tuttavia, tale definizione trova delle resistenze.

La IOM, ad esempio, lamenta una possibile confusione con la tradizionale categoria di ‘rifugiati’ della Convenzione di Ginevra del 1951. Nel proprio glossario propone il termine ‘migranti ambientali’ seppur fornendo una descrizione della categoria simile a quella di Biermann e Boas. C’è, inoltre, da tenere conto della volontà delle vittime del cambiamento climatico. Ad esempio, le popolazioni del Pacifico che stanno già affrontando gli effetti dell’innalzamento del livello del mare rifiutano tali categorizzazioni. Ciò è dovuto al fatto che, tra le altre ragioni, tale discorso rischia di distogliere l’attenzione dal primo vero obiettivo globale: fermare il cambiamento climatico per evitare loro di abbandonare le loro terre.

  1. Il quadro giuridico esistente

Nonostante il termine ‘rifugiati climatici’ venga utilizzato diffusamente va chiarito che non è una definizione legale. Chi mastica un minimo di diritto sa che l’assenza della categoria giuridica determina l’invisibilità della stessa di fronte al diritto. Se tuttavia per coloro che migrano all’interno del proprio paese vigono normative nazionali, del diritto umanitario o i meccanismi indicati nell’UN Guiding Principles on Internal Displacement, coloro che varcano i confini di altri Stati si trovano di fronte ad un vero e proprio gap normativo

Il principale trattato internazionale in materia di rifugiati, la Convenzione di Ginevra del 1951, sancisce infatti che lo status di ‘rifugiato’ spetta a chi attraversa la frontiera a causa di ‘un fondato timore di persecuzione’ dove tale persecuzione sia dovuta ad una delle cinque ragioni identificate dalla norma: ‘per motivi di razza, religione, nazionalità o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per un’opinione politica’. Chiaramente in tale definizione non rientrano gli effetti del cambiamento climatico. 

Allo stesso modo, il sistema di asilo dell’Unione Europea (UE) non è equipaggiato per accogliere tale categoria di rifugiati. Un recente studio rileva il fallimento dell’UE nel modificare la propria normativa nell’accogliere i ‘rifugiati climatici’. Sembra che, invece, questa sia molto più concentrata nel prevenire le migrazioni dai paesi di origine e nell’incrementare le proprie misure di sicurezza ai confini. L’approccio non è cambiato nemmeno in occasione del Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo.Ciò non significa che nulla sia stato fatto ad oggi. Le Nazioni Unite, ad esempio, hanno avviato iniziative e programmi per affrontare il tema, come ad esempio la Nansen Initiative e il Global Compact on Migration che riconoscono esplicitamente il nesso causale cambiamento climatico-migrazione e forniscono agli Stati istruzioni per la protezione dei rifugiati climatici. Così, a livello dell’UE, sono già in corso studi e ricerche come il recente progetto CLICIM (CLImate Change Induced Migration). Tuttavia, queste iniziative non introducono obbligazioni di protezione vincolanti per gli Stati. Dunque, il gap normativo ancora persiste e tuttavia il cambiamento climatico sta già mietendo le sue vittime.

Articolo a cura di Erika Moranduzzo, Volontaria Italian Climate Network

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